L’istituto dell’amministratore di sostegno è stato introdotto con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004.
Può richiedere l’amministratore di sostegno chi si trova, anche solo temporaneamente o parzialmente, nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi e richieda, pertanto, il supporto di un’altra persona
L’amministrato non perde la capacità di agire per gli atti che non richiedono l’intervento dell’amministratore, a differenza degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.
In ogni caso le attività compiute dall’amministratore vengono supervisionate dal Giudice tutelare mediante un controllo costante avente come primo scopo l’interesse della persona che beneficia dell’istituto.
Il procedimento per richiedere l’amministratore di sostegno può essere promosso sia dall’interessato che dai soggetti individuati dall’art. 417 della legge sopra richiamata, ovvero dai responsabili dei servizi sanitari e sociali che hanno in cura la persona beneficiaria.
Il Giudice tutelare adito provvederà, laddove possibile, ad ascoltare personalmente colui che necessita dell’amministratore e terrà in conto le dichiarazioni rese.
La nomina verrà fatta dal Giudice entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, o anche prima in caso di necessità dichiarata, mediante decreto immediatamente esecutivo.
Il provvedimento, che viene annotato sia nel registro delle amministrazioni di sostegno sia a margine dell’atto di nascita, può sempre essere modificato o revocato dal Giudice tutelare.
Con il provvedimento con il quale viene nominato l’amministratore di sostegno il Giudice dovrà indicare gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto dell’amministrato e gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
Può essere nominato amministratore di sostegno il coniuge, il convivente, uno dei genitori, i figli, i fratelli / sorelle, il parente entro il quarto grado, ovvero altro soggetto ritenuto idoneo dal Giudice, tenuto conto delle circostanze e dei motivi.
Viene anche data rilevanza alla volontà del soggetto che deve beneficiare dell’istituto. La legge 6/2004, infatti, prevede la possibilità di designare un amministratore di sostegno con atto pubblico o scrittura privata autenticata nel caso di futura incapacità del soggetto ovvero l’individuazione della persona stabilmente convivente, fra quelle nominande.
L’amministratore di sostegno non percepisce compensi per la propria attività.
Egli deve:
- informare il beneficiario degli atti da compiere;
- presentare al giudice tutelare una relazione sulle attività svolte;
- informare il giudice tutelare ogni qualvolta vi sia la necessità dell’intervento di questi.