L’azione di contestazione della legittimità è volta ad escludere il soggetto dalla famiglia della quale si presume faccia parte.
Con tale azione si intende contrastare quanto risultante dall’atto di nascita.
In particolare l’art. 248 codice civile, legittima ad agire colui che risulti, dall’atto di nascita, genitore del soggetto ovvero da chiunque vi abbia interesse.
Il figlio deve necessariamente far parte del giudizio, così come entrambi i genitori.
L’azione può essere esercitata in qualunque momento e non è soggetta a prescrizione.