Home » Trova Avvocato » Cause di lavoro » Demansionamento

Demansionamento

Demansionamento

Si parla di demansionamento nel caso in cui il lavoratore si trovi a svolgere mansioni previste per livelli contrattuali inferiori rispetto a quello per il quale è stato assunto.

L’art. 2103 del codice civile afferma che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte”.

Ovviamente anche la retribuzione deve essere commisurata alle prestazioni rese e non può essere inferiore rispetto a quella contrattualmente prevista.

Questo non significa che il datore di lavoro non possa impiegare il dipendente a mansioni differenti rispetto a quelle ipotizzate in sede di assunzione, purché le mansioni alle quali adibire il lavoratore siano pari o equivalenti a quelle per le quali è stato assunto.

Nel caso in cui il lavoratore si trovasse ad espletare incarichi di grado o professionalità inferiore rispetto a quelle contrattuali, potrebbe in ipotesi ben rifiutarsi di eseguire la prestazione e adire l’Autorità Giudiziaria al fine di vedersi reintegrare nelle mansioni contrattuali inizialmente previste ovvero in mansioni di livello superiore.

Dal punto di vista pratico il lavoratore solitamente sceglie di eseguire ugualmente la prestazione affidatagli per poi rivolgersi al Giudice del Lavoro.

Oltre alla richiesta di reintegra, nel caso in cui il lavoratore sia in grado di provare che ha subito anche un danno all’mmagine, alla professionalità o un danno fisico, può anche chiedere il risarcimento del danno stesso. 

Deroghe 

Vi possono essere alcune deroghe ai principi previsti dall’art. 2103 del codice civile in tema di demansionamento.

Tali deroghe possono essere previste in caso di diminuzione della capacità del lavoratore tale da mettere a rischio il posto di lavoro, ovvero nel caso di lavoratrice in stato interessante che temporaneamente debba essere assegnata a mansioni differenti onde evitare di pregiudicare lo stato di salute, nel caso di esigenze temporanee, straordinarie o sopravvenute.

Ogni caso dovrà comunque essere valutato singolarmente in base all’inquadramento contrattuale, alla retribuzione, alle mansioni effettivamente svolte ed alla durata di svolgimento del lavoro. 

Mansioni superiori

Sempre l’art. 2130 del codice civile stabilisce che “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.

Il lavoratore che si trova a svolgere, non temporaneamente né per esigenze di servizio o per sostituzione di un lavoratore, mansioni superiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto potrà chiedere l’applicazione del livello superiore con relativo adeguamento della retribuzione.

Al fine di scongiurare qualsiasi equivoco in merito sarebbe opportuno precisare per iscritto i motivi per cui un lavoratore è stato adibito a mansioni superiori, le mansioni che dovrà espletare e la durata delle stesse e trattenere copia sottoscritta dal lavoratore.

Nel caso in cui, invece, il lavoratore dovesse essere applicato parzialmente a incarichi di natura superiore rispetto a quelli contrattualmente previsti, occorrerà verificare quali sono prevalenti, se quelli contrattuali o quelli superiori.