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Disconoscimento Paternità

Disconoscimento della Paternità

L’azione di disconoscimento della paternità è volta ad eliminare le conseguenze della presunzione di paternità.

 

In particolare l’art. 232 codice civile afferma che si presume sia stato concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi 300 giorni dalla data dell’annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

 

L’art. 235 codice civile consente il disconoscimento del figlio concepito durante il matrimonio nei seguenti casi:

-        i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso tra i 300 e i 180 giorni prima della nascita del figlio;

-        il marito, durante l’intervallo di tempo anzidetto, era affetto da impotenza;

-        la moglie, durante tale intervallo di tempo, ha commesso adulterio o ha celato la propria gravidanza

 

la legittimazione ad agire spetta a:

-        il padre entro l’anno dalla nascita del figlio ovvero da quando egli ha avuto notizia della nascita del figlio;

-        la madre entro sei mesi dalla nascita del figlio;

-        il figlio entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene a conoscenza di fatti che rendano ammissibile il disconoscimento;

-        il curatore speciale del figlio maggiore dei 16 anni;

-        il pubblico ministero se il minore non ha ancora compiuto sedici anni.

 

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità, ma può essere liberamente apprezzata dal giudice in corso di causa.

In merito alle indagini genetiche occorre tenere presente che non è consentito dalla legge obbligare la parte ad effettuare prelievi genetici o ematologici, ma un eventuale rifiuto può essere valutato dal Giudice come elemento di convincimento per escludere la paternità.