La famiglia di fatto rappresenta un nucleo familiare non fondato sul matrimonio.
In giurisprudenza si dibatte ampiamente in merito alla tutela dei conviventi nonché degli eventuali figli.
Vi sono alcuni diritti riconosciuti ai conviventi di fatto, quali il diritto alla procreazione assistita (Legge n. 40 del 2004), il diritto alle informazioni sulla salute, altri diritti riconosciuti sia dal codice civile sia dal codice di procedura penale.
Vi sono, poi, una serie di pronunce giurisprudenziali che accordano tutela anche ai conviventi more uxorio, quale ad esempio il diritto di subentrare nel contratto di locazione in caso di decesso del titolare (Corte Costituzionale n. 404/1988), il diritto a chiedere il risarcimento del danno da fatto illecito (Cassazione 8976/2005, Cassazione 12278/2011).
In merito ai diritti ereditari, invece, non esiste una tutela giuridica in favore del convivente che, però, può essere nominato erede per testamento.
Al fine di colmare le lacune legislative, invero, i conviventi possono stipulare un patto o contratto di convivenza, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel quale prevedere gli aspetti del rapporto di fatto.
Prima di predisporre le regole è opportuno consultarsi con uno specialista onde evitare di incorrere in errori che possano vanificare i progetti comuni.
Si rammenta come nella città di Milano in data 18 settembre 2012 sia stato istituito ilRegistro delle Unioni Civili che prevede la possibilità per persone maggiorenni, conviventi, di presentare domanda ai fini dell’iscrizione.