Con il termine licenziamento si vuole identificare il recesso unilaterale del datore di lavoro dal rapporto di lavoro con il dipendente che produce gli effetti nel momento in cui il prestatore di lavoro subordinato ne viene a conoscenza.
Il diritto del lavoro in materia di licenziamento è stato profondamente modificato dalla Riforma del Mercato del Lavoro di cui alla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma Fornero) in primo luogo per quanto riguarda la forma del licenziamento.
La comunicazione di licenziamento, fatta sempre per iscritto, deve contenere sempre l’indicazione specifica dei motivi che hanno determinato il recesso da parte del datore di lavoro.
Il secondo aspetto di novità riguarda la procedura di conciliazione che è richiesta solo nel caso di licenziamento intimato da una azienda che abbia più di 15 dipendenti in ciascuna sede, filiale, ufficio, ovvero più di 5 dipendenti in caso di impenditore agricolo e dovuto a ragioni legate all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento (licenziamento per giustificato motivo oggettivo o economico).
Tra i vari tipi di licenziamento si possono individuare:
Il licenziamento disciplinare
Si ha tale tipo di licenziamento quando il lavoratore subordinato ha posto in essere atti o comportamenti la cui gravità non consente di proseguire il rapporto di lavoro stante il venire meno del rapporto fiduciario che lo lega al datore di lavoro.
Nell’ambito di tale tipo di licenziamento si possono distinguere due situazioni differente in base alla gravità degli atti: il licenziamento per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Licenziamento per giusta causa
Si ha licenziamento per giusta causa quando il lavoratore ha assunto un coportamento di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure temporaneamente.
Per citare alcuni esempi si potrebbe delineare una giusta causa quando il lavoratore presti la propria opera per un soggetto terzo in pendenza di malattia, ovvero quando sottragga beni aziendali, ovvero quando si rifiuti senza motivo di prestare la propria opera.
In tutti i casi in cui il licenziamento viene intimato per giusta causa il datore di lavoro non è tenuto a dare il preavviso al lavoratore né a versare l’indennità di mancato preavviso.
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Questo tipo di licenziamento si ha quando il comportamento del lavoratore, pur non consentendo la prosecuzione del rapporto di lavoro, non è così grave da determinare un licenziamento immediato.
In questo caso, infatti, il datore di lavoro dovrà dare congruo preavviso al lavoratore ovvero pagare l’indennità di preavviso.
Si può avere un giustificato motivo soggettivo nel caso in cui il lavoratore superi il periodo di comporto per malattia, ovvero nel caso in cui violi il codice disciplinare, ovvero nel caso in cui si allonti senza motivo dal luogo di lavoro.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Un altro tipo di licenziamento è quello determinato da ragioni produttive, da riorganizzazione aziendale ovvero da una crisi aziendale. Per fare alcuni esempi possono esservi ragioni che portano alla soppressione del posto di lavoro, ovvero alla chiusura di una parte dell’attività. Altri motivi potrebbero delinearsi nella sopravvenuta inidoneità del lavoratore a prestare la propria opera lavorativa.
Qualunque sia il motivo oggettivo che ha portato al recesso del datore di lavoro, deve sussistere nel momento in cui il lavoratore viene licenziato.
Impugnazione
Se si ritiene che il licenziamento sia illegittimo è necessario procedere con l’impugnazione dello stesso entro 60 giorni dalla sua comunicazione.
L’impugnazione deve essere fatta per iscritto.
Onde evitare di vanificare l’impugnazione, entro 180 giorni dovrà essere depositato il ricorso per l’impugnazione del licenziamento.
Giudizio
La riforma Fornero ha previsto un rito speciale breve per l’impugnazione del licenziamento.
Depositato il ricorso, infatti, entro 40 giorni le parti si troveranno di fronte al Giudice per discutere la legittimità o meno del licenziamento.
Il Giudice, omessa ogni formalità, pur potendo effettuare un tentativo di conciliazione, dovrà pronunciarsi sulla domanda e la sentenza sarà immediatamente esecutiva.