Nell’ambito del rapporto di lavoro il datore di lavoro ha il diritto di esercitare un potere disciplinare per contrastare comportamenti del lavoratore contrari agli obblighi contrattuali.
Tipologie
I provvedimenti disciplinari, per ordine di gravità, a disposizione del datore di lavoro sono:
- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione con un massimo di 10 giorni;
- licenziamento disciplinare.
Requisiti
Per poter comminare una sanzione disciplinare occorre la sussistenza dei seguenti requisiti:
- affissione del codice disciplinare in luogo accessibile ai lavoratori;
- violazione dei doveri contrattuali del lavoratore e imputabilità del fatto allo stesso;
- adeguatezza della sanzione al fatto commesso;
- preventiva contestazione per iscritto dei fatti commessi dal lavoratore (eccetto il richiamo verbale)
- osservanza del termine concesso al lavoratore per il diritto di difesa
Tempi
Sinteticamente la cronologia degli eventi può essere la seguente:
- il lavoratore commette un atto contrario al codice disciplinare;
- il datore di lavoro contesta l’addebito (indicazione specifica dei fatti) mediante lettera scritta;
- entro 5 giorni dal ricevimento della lettera il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni;
- decorso tale tempo il datore di lavoro può irrogare la sanzione adatta al caso specifico. Si noti come non tutti i contratti prevedano un termine ultimo entro il quale irrogare la sanzione.
Impugnazione
Il lavoratore ha la possibilità di impugnare la sanzione disciplinare:
- mediante ricorso al Tribunale del Lavoro;
- davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro entro 20 giorni dall’applicazione della sanzione;
- mediante procedura arbitrale prevista dal CCNL