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Provvedimento Disciplinare

Provvedimenti Disciplinari

Nell’ambito del rapporto di lavoro il datore di lavoro ha il diritto di esercitare un potere disciplinare per contrastare comportamenti del lavoratore contrari agli obblighi contrattuali.

Tipologie

I provvedimenti disciplinari, per ordine di gravità, a disposizione del datore di lavoro sono:

- richiamo verbale;

- ammonizione scritta;

- multa non superiore a 4 ore di retribuzione;

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione con un massimo di 10 giorni;

- licenziamento disciplinare.

 

Requisiti

Per poter comminare una sanzione disciplinare occorre la sussistenza dei seguenti requisiti:

- affissione del codice disciplinare in luogo accessibile ai lavoratori;

- violazione dei doveri contrattuali del lavoratore e imputabilità del fatto allo stesso;

- adeguatezza della sanzione al fatto commesso;

- preventiva contestazione per iscritto dei fatti commessi dal lavoratore (eccetto il richiamo verbale)

- osservanza del termine concesso al lavoratore per il diritto di difesa

 

Tempi

Sinteticamente la cronologia degli eventi può essere la seguente:

-        il lavoratore commette un atto contrario al codice disciplinare;

-        il datore di lavoro contesta l’addebito (indicazione specifica dei fatti) mediante lettera scritta;

-        entro 5 giorni dal ricevimento della lettera il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni;

-        decorso tale tempo il datore di lavoro può irrogare la sanzione adatta al caso specifico. Si noti come non tutti i contratti prevedano un termine ultimo entro il quale irrogare la sanzione.

 

Impugnazione

Il lavoratore ha la possibilità di impugnare la sanzione disciplinare:

-        mediante ricorso al Tribunale del Lavoro;

-        davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro entro 20 giorni dall’applicazione della sanzione;

-        mediante procedura arbitrale prevista dal CCNL