Sono figli naturali coloro i cui genitori non sono sposati.
I figli naturali possono essere riconosciuti da uno o da entrambi i genitori con dichiarazione nell’atto di nascita, posteriore alla nascita se resa davanti ad un ufficiale di stato civile o al giudice tutelare, o in atto pubblico, o nel testamento.
Il figlio naturale risconosciuto acquista dei diritti sanciti dalla Costituzione all’art. 30 e dal codice civile:
- il genitore che ha riconosciuto il figlio ha i medesimi diritti e doveri che ha rispetto ai figli legittimi;
- il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la potestà;
- il figlio naturale acquista il cognome del genitore che l’ha riconosciuto per primo ovvero del padre;
- il figlio naturale riconosciuto ha i medesimi diritti ereditari dei figli legittimi;
- vi sono obblighi alimentari.
Il figlio naturale che non sia stato riconosciuto può esercitare l’azione per la dichiarazione giudiziale di maternità / paternità naturale.
L’azione è imprescrittibile e la prova può essere data con ogni mezzo.
Prima di esercitare l’azione, però, occorre chiedere al Tribunale competente l’ammissibilità della domanda (art. 274 c.c.)
Recentemente è stata approvata la legge che equipara i figli naturali ai figli legittimi.