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Tutela Figli Naturali

Sono figli naturali coloro i cui genitori non sono sposati.

Sono figli naturali coloro i cui genitori non sono sposati.

I figli naturali possono essere riconosciuti da uno o da entrambi i genitori con dichiarazione nell’atto di nascita, posteriore alla nascita se resa davanti ad un ufficiale di stato civile o al giudice tutelare, o in atto pubblico, o nel testamento.

Il figlio naturale risconosciuto acquista dei diritti sanciti dalla Costituzione all’art. 30 e dal codice civile:

-        il genitore che ha riconosciuto il figlio ha i medesimi diritti e doveri che ha rispetto ai figli legittimi;

-        il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la potestà;

-        il figlio naturale acquista il cognome del genitore che l’ha riconosciuto per primo ovvero del padre;

-        il figlio naturale riconosciuto ha i medesimi diritti ereditari dei figli legittimi;

-        vi sono obblighi alimentari.

 

Il figlio naturale che non sia stato riconosciuto può esercitare l’azione per la dichiarazione giudiziale di maternità / paternità naturale.

L’azione è imprescrittibile e la prova può essere data con ogni mezzo.

Prima di esercitare l’azione, però, occorre chiedere al Tribunale competente l’ammissibilità della domanda (art. 274 c.c.)

 

Recentemente è stata approvata la legge che equipara i figli naturali ai figli legittimi.